Sin dall'anno 2002 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno infatti statuito (con una ordinanza regolatrice delle giurisdizione ed una sentenza- precisamente l'ordinanza 10725 del 22/7/2002 e la sentenza 6036 del 24/4/2002) che qualora l'amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso del contribuente e quantificato la somma, non ricorrono i presupposti per il ricorso alla giurisdizione tributaria bensì il contribuente può agire con l'ordinario rimedio ex articolo 2033 c.c. (ripetizione dell'indebito) dinanzi al Giudice ordinario.
In forza di tale principio generale il Presidente del Tribunale di Grosseto, verificato che il credito del contribuente era certo, liquido ed esigibile per espresso riconoscimento dell'Agenzia delle Entrate che aveva provveduto nel lontano 1999 al rimborso d'ufficio delle maggiori tasse pagate dal socio della Confconsumatori, ha ingiunto al fisco di pagare entro 40 giorni pena l'esecuzione forzata sui beni dell'amministrazione.
L'amministrazione, una volta tanto con le "spalle al muro", ha provveduto all'erogazione di quella somma che da anni, e dopo svariate raccomandate, era attesa dal malcapitato contribuente.
E' bene dunque che tutti sappiano che gli ingiustificati tempi statali nella restituzione delle somme pagate in più dal cittadino sono illegittimi e possono, per fortuna, essere sanzionati con le normale procedura di riscossione di un credito privato.
Marco Festelli, Confconsumatori Grosseto